Squalificato per tre anni il giocatore del Castenaso Riccardo Bassi Andreasi per il pugno all’arbitro Fabrizio Fabrizi sabato notte al termine del derby fra Aurovia e Unipolsai. Nessuna attenuante concessa e massimo della pena: così ha deliberato in mattinata il giudice unico della FIBS avvocato Silvano Filippi. Alla società del Castenaso 1000 euro di ammenda.
Queste il testo integrale del comunicato del GUS:
preso atto che:
come riferiscono gli Ufficiali di Gara nel loro rapporto l’atleta del Castenaso Bassi Andreasi Riccardo, al termine dell’incontro, uscito dal proprio dugout, li ha raggiunti mentre si accingevano ad uscire dal terreno di gioco, gridando al loro indirizzo “avete fatto schifo”;
l’arbitro Fabrizi, trovatosi ad essere il più prossimo all’incedere del suddetto, gli ha intimato, con tono fermo e risoluto, “finiscila”, per poi voltarsi dirigendosi verso gli spogliatoio con gli altri colleghi;
l’atleta Bassi Andreasi, come attestato dagli Arbitri Taurelli e Spera che stavano osservando la scena, non visto dall’arbitro Fabrizi in quanto in posizione laterale posteriore rispetto al suo campo visivo, ha improvvisamente sferrato a quest’ultimo un pugno allo zigomo sinistro che lo ha fatto rovinare a terra e che, per alcuni attimi, ha provocato una perdita di conoscenza;
i sopra descritti sintomi hanno reso necessari accertamenti clinici ed un periodo di alcuni giorni di successiva osservazione, onde verificare gli esiti del trauma riportato;
Considerato che
L’ordinamento sportivo federale, e segnatamente l’ art. 3, comma 4, lettera b), nr. 2 del Regolamento di giustizia, che disciplina le sanzioni relative a comportamenti scorretti nei confronti degli Ufficiali di Gara, in caso di violenza fisica compiuta da un tesserato nei confronti degli U.d.G., prima, durante ed al termine dell’incontro, indipendentemente dall’effettivo danno arrecato alla persona, prevede l’interdizione dallo svolgimento di ogni attività e dall’esercizio di qualsiasi funzione nell’ambito della F.I.B.S. per un periodo minimo di UN (1) ANNO ed un periodo massimo di tre (3) anni;
l’individuazione di un minimo edittale stabilito in un anno di interdizione, da comminare a prescindere dalle conseguenze dell’azione violenta, induce a concludere che, in presenza di danni fisici quali quelli patiti nel caso di specie, la sanzione debba essere opportunamente commisurata a livelli di afflittività superiori;
nell’infliggere la sanzione occorre fare riferimento, giusta l’art. 4 del Regolamento di Giustizia, alla gravità oggettiva delle infrazioni e tenuto conto dei precedenti e della recidività;
Nell’ipotesi all’odierno vaglio, per la quale, come detto, l’ordinamento federale qualifica con connotazione di particolare gravità una qualsiasi forma di violenza, anche non caratterizzata da particolare intensità, si ritiene che la mancanza di precedenti, specifici o meno, non possa svolgere un ruolo di bilanciamento della particolare gravità del dolo dell’autore dell’infrazione, e che dunque, a tenore dell’art. 8 del Regolamento di Giustizia, la sanzione debba essere aggravata e particolarmente severa, ricorrendo sia la circostanza di cui alla lettera b), consistente nell’aver danneggiato persone o cose; sia quella di cui alla lettera d), ossia aver agito per motivi abbietti o futili;
detto infatti che la violenza non è mai giustificabile, specie se posta in essere nei confronti degli Ufficiali di Gara, nella vicenda in esame essa risulta anche del tutto incomprensibile, posto in primo luogo che il risultato della gara era, ai fini della classifica, sostanzialmente ininfluente,
e secondariamente che l’aggressore, non essendo stato schierato nel corso della partita, nemmeno potrebbe addurre a sua parziale discolpa l’essere stato condizionato da enfasi agonistica maturata a seguito dell’impeto di un’azione di gioco. Considerazioni che, per l’appunto,sorreggono la sussistenza della contestata aggravante della futilità;
quanto alla gravità non sembra sia necessario una particolare argomentazione logico giuridica, essendo di palmare evidenza che l’aggressione è stata perpetrata con modalità cruente indicative di una inquietante incapacità di controllo, a tacere della deliberata consapevolezza di andare a colpire un soggetto impossibilitato a difendersi in quanto non in grado di avvertire il rischio perché proveniente dall’esterno del suo campo visivo;
da altra prospettiva non può essere trascurata la dimensione assunta dal fenomeno delle aggressioni in danno degli ufficiali di gara nelle varie discipline sportive, che ha destato un allarme sociale tale da indurre il legislatore a farsene carico, prevedendo nel recentissimo Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53 – Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, vigente al 15 giugno 2019 – meglio noto con la vulgata di Decreto Sicurezza Bis in fase di conversione in legge ordinaria – una specifica fattispecie penale incriminatrice (sub art. 13 ss. Del richiamato Decreto Legge).
occorre quindi che l’ordinamento sportivo – così come sarà da oggi in poi chiamato a fare quello penale alla stregua della novella legislativa dianzi richiamata – contribuisca, amministrando con adeguata severità la potestà disciplinare, ad offrire un concreto segnale in grado di svolgere un convincente fattore di deterrenza, così asseverando le autorevoli sollecitazioni provenienti dal Governo e dagli Organi legislativi;
Da un punto di vista oggettivo, per quanto si voglia tener conto dell’ausilio prestato nell’immediatezza all’arbitro ferito, e per quanto debba essere apprezzata la presa di distanza dall’autore della violenza, e da ogni forma di violenza in genere, rappresentata con una formale lettera di scuse nei confronti dell’arbitro Fabrizi fatta pervenire in data odierna alla FIBS, la Società del Castenaso, in ragione della rilevanza dell’episodio e delle conseguenze dell’aggressione deve comunque essere chiamata a rispondere dell’accaduto con una ammenda la cui portata è, come anticipato, ridimensionata in senso assai più favorevole rispetto a quella che, diversamente, in assenza di una espressa
dissociazione e di una fattiva collaborazione, sarebbe stata immaginabile.
Per tutti questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale dispone:
l’applicazione del massimo edittale previsto dall’art. 3, comma 4, lettera b), nr. 2 del Regolamento di giustizia, e quindi l’interdizione per anni tre decorrenti dalla commissione del fatto a carico del tesserato Bassi Andreasi Riccardo;
l’ammenda di euro 1.000,00 (mille) a carico della società Castenaso in ordine alla responsabilità su di essa incombente a tenore dell’art. 5.01 del Regolamento Attività Agonistica.
Un pugno in faccia a fine partita, l’arbitro Fabrizi in ospedale
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