Simone Pillisio interdetto per 120 giorni dal tribunale federale della FIBS

Secondo l’accusa il massimo dirigente del Rimini nel dicembre 2017, nella sua veste di consigliere del Baseball Novara, ha consegnato al presidente Marcon effetti bancari non andati a buon fine, che sarebbero serviti a sanare la situazione debitoria del sodalizio piemontese

Lauro Bassani - PhotoBass
Simone Pillisio
© Lauro Bassani - PhotoBass

Il tribunale federale  della FIBS ha interdetto Simone Pillisio, nella sua veste di ex-consigliere del Baseball Novara, per 120 giorni. Il procedimento disciplinare nei confronti dell’attuale presidente del Rimini (che nei giorni scorsi ha manifestato l’intenzione di entrare nel Nettuno City, inizialmente in veste di general manager e successivamente in quella di presidente) è stato aperto dalla FIBS nel dicembre 2017, in un periodo in cui Pillisio aveva già lasciato ogni carica nel sodalizio piemontese, ma è stato lui a consegnare materialmente al presidente della Fibs Andrea Marcon effetti cambiari non andati a buon fine (a prima vista riconducibili alla sua persona) «per sanare la posizione debitoria della Baseball Novara, allacciando, in seguito, trattative con la Federazione riguardo l’emissione di nuovi titoli cambiari al posto di quelli scaduti al solo scopo dilatorio». Al Novara, nella persona del presidente Giorgio Quaglia, veniva contestato dalla Procura di «non aver sanato, nonostante la concessione di dilazione di pagamenti, la rilevante posizione debitoria nei confronti della Federazione (12.440 euro a cui vanno sommati altri 446,84 euro per spese bancarie per effetti impagati)».

All’udienza di martedì 29 gennaio  il Procuratore Federale avvocato  Marco Scarpati ha chiesto  l’applicazione della sanzione disciplinare di 60 giorni di sospensione per il tesserato Simone Pillisio e la sanzione pecuniaria di 1.000 euro per il Baseball Novara. Al termine dell’udienza il procuratore depositava due comunicazioni a mezzo mail e la parte incolpata non si opponevaalla produzione. Per la società deferita nessuno era presente. Pillisio, presente personalmente, era assistito dall’avvocato Michele Malnati che esponeva i motivi della difesa chiedendo il non luogo a procedere per il proprio rappresentato ed in subordine la concessione delle attenuanti e l’irrogazione di una sanzione contenuta.

Simone Pillisio con Renny Duarte durante la sua esperienza a Novara

Per il tribunale, si legge nella sentenza emessa dopo la camera di consiglio «non appare credibile l’estraneità del Pillisio ai fatti contestati né può essere ritenuta la sua attività come semplice intervento per aiutare la società di cui aveva fatto parte ad ottenere una dilazione di pagamento. A nulla poi rileva il fatto che il Pillisio non avesse più cariche nella società Novara nel momento in cui la stessa si è dimostrata insolvente. Dell’incolpazione va sicuramente valutato il punto in cui la procura federale imputa al tesserato la condotta tesa ad allacciare trattative con la Federazione per l’emissione di nuovi titoli cambiari e ciò con scopo dilatorio. Nelle dichiarazioni rese al procuratore il 6 settembre 2018, il Pillisio ha affermato di aver soltanto consegnato in data 2 Dicembre 2017 i titoli cambiari, poi risultati impagati; ha altresì confermato di aver inviato comunicazioni al Presidente della federazione ed al segretario, a mezzo mail, per l’emissione di nuovi titoli cambiari,nella sua veste di consigliere della società Baseball Novara. Precisava altresì che aveva cessato ogni carica societaria sin dal 30 novembre 2017 e quindi da quella data non poteva avere alcuna veste per le trattative. Sia la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa ed il ruolo del Pilliso nella vicenda oggetto del procedimento, appaiono poco credibili. Se dagli atti risulta che il Pillisio sin dal 30 Novembre 2017 non rivestiva più alcuna carica societaria, non è dato comprendere il motivo per cui il successivo 2 dicembre 2017 sia stato lui a consegnare i titoli cambiari al presidente federale».

«Nelle mail facenti parte del fascicolo dell’atto di deferimento – si legge ancora –  non contestate dall’incolpato, risulta che lo stesso con comunicazione del 17 aprile 2018 confermava l’emissione di due effetti in sostituzione di quelli non pagati; con successiva mail del 20 aprile 2018 confermava l’avvenuto invio a mezzo lettera raccomandata dei due titoli.Nel complesso, anche le comunicazioni con la società Novara venivano inviate al Pillisio, che non ha mai avanzato alcuna contestazione. L’attività “gestoria” posta in essere dall’incolpato anche dopo la sua uscita dallasocietà Novara, mal si coniuga con il prospettato intervento al solo fine di raggiungere un bonario componimento. Senza che sia necessario qualificare la figura dell’incolpato come “falsus procurator” o rappresentante effettivo o occulto della società Novara, il comportamento tenuto dal Pillisio (a prescindere da chi fosse poi l’effettivo debitore) che ha operato in prima persona continuando anche successivamente al termine della carica all’interno della società a richiedere con chiaro scopo dilatorio concessioni per l’associazione sportiva Novara e rateizzazione del pagamento dovuto e mai onorato, costituisce violazione del più generale criterio di lealtà e probità sportiva, a cui è stato chiamato a rispondere».

Il tribunale federale, presieduto dall’avvocato Massimo Rossi,  ha disposto anche una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per il Baseball Novara, nella persona del presidente pro tempore.

 

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