Marquez è della Telemarket

Il Giudice Unico della FIBS, Avv. Vincenzo La Rocca, dichiara non valido il pre-contratto presentato dalla Danesi Nettuno e proscioglie il lanciatore cubano di passaporto tedesco dalle accuse della Procura Federale. Marquez esordirà a Grosseto

La "telenovela Marquez" si è conclusa oggi pomeriggio con l'attesa sentenza da parte del Giudice Unico della Federazione Italiana Baseball Softball, Avv. Vincenzo La Rocca, che ha prosciolto il lanciatore cubano di passaporto tedesco "oggetto" della contesa tra Telemarket Rimini e Danesi Nettuno, da qualunque addebito richiesto precedentemente dal Procuratore Federale. In pratica il Giudice Unico ha revocato la sospensione cautelativa irrogata a Marquez lo scorso 19 marzo dando di fatto via libera al tesseramento da parte della società riminese, che potrà quindi finalmente inserirlo nel roster e farlo debuttare in maglia nero-arancione in occasione della prima trasferta di campionato a Grosseto. Nel testo del comunicato, che pubblichiamo integralmente di seguito, si evince come diversi aspetti della vicenda esulino dalle competenze sportive del Giudice Unico, il quale per quanto attiene alle sue responsabilità, ha dichiarato privo di valore il pre-contratto proposto dalla Danesi Nettuno e non incolpabile Marquez di condotta sleale o antisportiva in quanto non tesserato FIBS. Si chiude dunque una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi di Rimini e Nettuno, vicenda che in ogni caso il Giudice Unico auspica non debba più ripetersi in futuro grazie anche alla stesura di un preciso regolamento (con sanzioni relative) che inquadri il fenomeno della stesura di pre-contratti o accordi, soprattutto con giocatori stranieri, per la stagione successiva.

Comunicato Ufficiale n. 2/ Deferimenti

Il Giudice Unico della Federazione Italiana Baseball Softball, Avv. Vincenzo La Rocca, nel procedimento a carico del Sig. Marquez Ramirez Enorbel come da atto di incolpazione n.3/2010 della Procura Federale F.I.B.S., all'udienza del 26/03/2010 il procuratore federale così concludeva: "La Procura nel riportarsi all'atto di incolpazione n.3/2010 chiede che per le violazioni indicate venga applicata la sanzione della interdizione da ogni attività nell'ambito della F.I.B.S. per la durata di 6 (sei) mesi. All'esito dell'istruttoria è risultata provata la responsabilità disciplinare dell'atleta Enorbel Marquez per avere lo stesso, al fine del tesseramento per l'anno 2010, intrattenuto rapporti con due società, impegnandosi anche contrattualmente. Dalla condotta addebitata risultano violati i principi di lealtà e proibità posti a fondamento della normativa federale."

Le parti interessate, nelle note di replica concesse così concludevano: A.S.D. Rimini Baseball, con memoria del 29/03/2010: "Voglia l'Ill.mo Giudice Unico Sportivo adito revocare la sospensione cautelativa irrogata all'atleta con provvedimento del 19/03/2010, e voglia contestualmente non irrogare la sanzione interdittiva richiesta dalla Procura Federale, non sussistendone i requisiti, in fatto e in diritto. S.S.D. Nettuno Baseball Club, con memoria del 29/03/2010: "la S.V. Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: – in via principale, irrogare nei confronti del giocatore Enorbel Marquez la sanzione dell'interdizione nella misura di almeno 1 (uno) anno effettivo di interdizione da ogni attività; – in via meramente subordinata, irrogare la sanzione richiesta dalla Procura Federale."

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In Fatto.

La condotta addebitata all'atleta Marquez Ramirez Ernobel, nato a Palma Soriano, Cuba, in data 11/12/1974, trae origine dalla sottoscrizione di un contratto in data 21/04/2009 con la S.S.D. Nettuno Baseball Club S.r.l. per la stagione agonistica 2010 e un modulo di tesseramento per l'anno 2009, peraltro incompleto e mai depositato negli uffici della Federazione. In tale contratto venivano indicate, tra le altre pattuizioni, l'ingaggio mensile e la data di arrivo a Nettuno, fissata per il giorno 02/03/2010. Facendo seguito a tale accordo, la S.S.D. Nettuno inviava al giocatore, in data 06/01/2010, una comunicazione e-mail con allegato il modulo F.I.B.S. di tesseramento atleti stranieri per la stagione 2010, con invito alla  sottoscrizione e indicazione del giorno di partenza dalla nazione di residenza. Il giocatore non dava alcun riscontro a tale comunicazione ed in data 09/01/2010 sottoscriveva il modulo F.I.B.S. di tesseramento atleti stranieri per la stagione 2010 con la società A.S.D. Rimini Baseball, che presentava la richiesta agli uffici competenti con procedura on line in data 18/01/2010.

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Motivi della decisione.

Il presente procedimento disciplinare investe interessi contrapposti e si articola su aspetti che sconfinano dall'ambito della responsabilità sportiva di competenza di questo Giudice. E' evidente che alla base della pretesa della società Nettuno è posto un accordo contrattuale non rispettato, con condotta certamente consapevole, dal giocatore incolpato. E' risultato provato, infatti, che il Marquez Enorbel, "possedendo una scarsa conoscenza della lingua e della normativa italiana", sottopose ai propri legali le proposte di ingaggio ricevute nell'anno 2009, tra cui quella del Nettuno Baseball, ricevendo assicurazioni che non solo il modulo di tesseramento 2009 non era validamente formato ma che anche l'accordo del 21/04/2009 non lo obbligava "sportivamente" per l'anno 2010. Il Marquez ricevette assicurazioni di potersi tesserare liberamente con qualsiasi società del campionato italiano per la stagione agonistica 2010. Sul punto il giudicante non può che osservare che, effettivamente, il modulo di tesseramento per la stagione 2009 prodotto agli atti dalla Società Nettuno, tra l'altro solo in copia, deve essere considerato inesistente e quindi non produttivo di alcun effetto giuridico stante l'assoluta mancanza di gran parte degli elementi necessari quali la data, la firma della società, i dati anagrafici, la foto… Sulla validità dell'accordo contrattuale e sui possibili profili di responsabilità e risarcitori questo giudice non può dichiararsi competente, rimettendo le parti interessate ad azionare i procedimenti previsti dalla normativa federale davanti alle sedi competenti. Dal punto di vista più propriamente sportivo e della presunta violazione dei principi di lealtà e proibità posti a fondamento della normativa federale, pur essendo spiacevole e scorretta la condotta del Marquez, deve condividersi la tesi difensiva secondo la quale, ai sensi dell'art.31.02 R.O., sono obbligati all'osservanza delle norme federali, e quindi sottoposte al sindacato di questo giudice sulla correttezza delle proprie condotte, solo i tesserati F.I.B.S. Nel momento in cui il Marquez ha posto in essere la condotta oggetto dell'atto di incolpazione non era tesserato della Federazione Italiana Baseball e Softball non essendo sottoposto ad alcun vincolo o obbligo di carattere sportivo nei confronti della stessa. Le posizioni delle società, pur non essendo parti "incolpate" del presente procedimento, considerati i reciproci addebiti di responsabilità, fanno emergere, per stessa ammissione dei propri rappresentanti, una prassi diffusa nella sottoscrizione di accordi o pre-contratti con giocatori, soprattutto stranieri, per stagioni agonistiche successive, in assenza, nella maggioranza dei casi, del formale tesseramento. Nel silenzio della normativa federale è auspicabile un intervento per razionalizzare il fenomeno e prevedere opportune sanzioni disciplinari a carico dei tesserati e delle società affiliate.

P.Q.M.

nell'ambito della competenza funzionale di questo Giudice, dichiara il Sig. Marquez Ramirez Ernobel non perseguibile per i fatti contestati nell'atto di incolpazione n.3/2010 della Procura Federale F.I.B.S. disponendo la revoca della sospensione cautelativa irrogata all'atleta con provvedimento del 19/03/2010.

Così deciso in Roma, lì 31/03/2010.

F.to Avv. Vincenzo La Rocca

 

 

Informazioni su Cristiano Cerbara 457 Articoli
Nato a Rimini 38 anni fa, Cristiano Cerbara è entrato nel mondo del giornalismo sportivo dall'ottobre del 1998, ovvero da quando ha rivestito per quattro anni i panni di collaboratore esterno del quotidiano locale "La Voce di Rimini" curando principalmente e giornalmente le vicende calcistiche del Rimini e collaborando comunque anche per quanto riguarda il baseball fino a diventarne responsabile in prima persona dai play-off 2001. E nell'ottobre 2002 ecco il passaggio alla redazione del Corriere Romagna dove ha ricomposta la staffetta di baseball.it con l'amico Andrea. Ma quello per il "batti e corri" é un amore profondo, nato con un classico colpo di fulmine all'età di 19 anni. Era infatti il 1988 quando il baseball cominciò a fare parte della sua vita sfociando in una passione che lo ha portato a saltare (per cause di forza maggiore) appena 2 partite allo stadio dei Pirati di Rimini (le ultime ed ininfluenti della regular season 1997) negli ultimi 15 campionati. Sposato dal settembre del 2000 con Monica, collabora con "Il Biancorosso" (giornalino quindicinale che esce in occasione delle partite interne del Rimini Calcio) e con il settimanale "Romagna Sport". Segue con interesse il baseball delle Major League e il suo sogno sarebbe quello di poter assistere dal vivo ad una partita di finale delle World Series ma per il momento si accontenta di entrare virtualmente nei templi del batti e corri a stelle e strisce consumando la sua Play-station a suon di fuoricampo e spettacolari prese in tuffo. Un altro desiderio forse irrealizzabile é quello di poter vedere un giorno il baseball italiano arrivare allo stesso grado di popolarità del calcio.

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